IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  4558/1992
 proposto   dalla   clinica   S.   Carlo   -   Casa  di  cura  privata
 polispecialistica S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv.  R.  Russo
 Valentini   con   domicilio   elettivo  presso  lo  studio  dell'avv.
 Mascheroni in Milano, via Farini, 82,  contro  l'U.S.S.L.  n.  66  di
 Cinisello  Balsamo  nella  persona dell'amministratore straordinario,
 costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso  dall'avv.  Giuseppe
 Romeo ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Milano,
 via  S.  Paolo,  15;  e  nei  confronti della regione Lombardia nella
 persona del presidente pro-tempore non costituitosi in  giudizio  per
 l'annullamento  della  nota  della  citata U.S.S.L. n. 0009922 del 18
 settembre 1992;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata U.S.S.L.;
    Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno  delle
 proprie relative difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Data  per  letta, all'udienza del 18 maggio 1993, la relazione del
 dott. Mario Mosconi;
    Udito, altresi', l'avv. Russo Valentini per la ricorrente e l'avv.
 Romeo per la resistente U.S.S.L.;
    Trattenuto indi il ricorso in decisione;
    Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    La casa di cura ricorrente lamenta  l'illegittimita',  sotto  vari
 profili,  di  un  atto  U.S.S.L. per il tramite del quale, per l'anno
 1991, e' stata richiesta  la  restituzione  di  un'ingente  somma  di
 denaro, in dichiarata applicazione dei criteri contenuti nell'art. 20
 della  legge  regionale 6 febbraio 1990, n. 7. Invero - a detta della
 resistente U.S.S.L. - tale richiesta sarebbe giustificata  dal  fatto
 che  la casa di cura avrebbe superato il tasso di occupazione massimo
 teorico  dei  posti  letto  convenzionati  nell'ambito  di  due  c.d.
 specialita': medicina generale e chirurgia vascolare.
    Si  e'  costituita  in  giudizio  l'U.S.S.L.  n.  66, la quale, ex
 adverso    deducendo,    premessa    eccezione    di     incompetenza
 giurisdizionale,  ha  concluso per l'integrale reiezione del gravame,
 anche con riguardo ai subordinati rilievi di ordine costituzionale.
    Non si e' costituita la regione Lombardia.
                             D I R I T T O
    I.  -  E'  impugnato   avanti   questa   sezione   t.a.r.   l'atto
 dell'amministratore  straordinario  dell'U.S.S.L.  n.  66  in data 18
 settembre   1992   n.   0009922   avente   per   oggetto:   "Gestione
 convenzioni/CT/m.f. art. 20 - legge regionale 6 febbraio 1990, n. 7 -
 verifica  del  tasso  di  occupazione massimo teorico e delle degenze
 mediche per specialita' anno 1991".
    Si riportano, per quanto di interesse, i contenuti del medesimo:
    "Com'e' noto, la norma in oggetto citata dispone il  pagamento  al
 50%  della  retta riconosciuta sia per le giornate di degenza erogate
 in eccedenza al  tasso  di  occupazione  massimo  teorico  dei  letti
 convenzionati  per  specialita'  sia  per quelle erogate in eccedenza
 rispetto alla degenza media  per  specialita'  definita  da  apposito
 provvedimento regionale.
    Dalle  verifiche  effettuate  sulla  corrispondenza  dei  suddetti
 indicatori ai dati relativi all'anno 1991 e' risultato quanto segue:
       a) il tasso di occupazione  massimo  teorico  dei  posti  letto
 convenzionati  e'  stato  superato  per  le  specialita'  di medicina
 generale e chirurgia vascolare. Cio' risulta  evidente  dai  seguenti
 calcoli:
       medicina   generale  (40  posti  letto  convenzionati):  numero
 giornate di degenza fatturate: 18.489;  tasso  occupazionale  massimo
 teorico: 14.600; eccedenza: 3.889;
       chirurgia  vascolare  (12  posti  letto  convenzionati): numero
 giornate di degenza fatturate:  4.546;  tasso  occupazionale  massimo
 teorico: 4.380; eccedenza: 166.
    Pertanto  codesta  spett.le  casa  di  cura  e' tenuta a versare a
 questa U.S.S.L. la somma di  L.  537.697.055  corrispondente  al  50%
 dell'importo  pagato  per le giornate di degenza erogate nei suddetti
 reparti in eccedenza al tasso  di  occupazione  massimo  teorico  dei
 posti letto convenzionati per specialita';
      b)  la  degenza media per specialita' non ha superato i tempi di
 degenza media indicati dalla regione Lombardia".
    II. - Il gravame risulta affidato ai seguenti motivi di censura:
       a) violazione art. 5, secondo comma, del  decreto  ministeriale
 22 luglio 1983;
       b) violazione convenzione in essere;
       c) erronea interpretazione dell'art. 20 della legge regionale 6
 febbraio 1990, n. 7;
       d)  subordinati  rilievi di illegittimita' costituzionale della
 citata legge regionale (art. 20).
    1. In  buona  sostanza,  a  detta  della  parte  ricorrente,  tale
 segnalata  eccedenza  non  avrebbe  ragione  di  essere  in quanto il
 calcolo  andrebbe  effettuato   con   riferimento,   quantomeno,   ai
 raggruppamenti  funzionali  di  aree affini (v. d.m. 22 luglio 1983).
 Per di piu' vi sarebbe come  ulteriore  possibile  (e  piu'  elastico
 limite)  anche  quello  ricavabile  dal  numero  complessivo annuo di
 giornate di degenza calcolato sull'intero numero  di  tutti  i  posti
 letto  messi  a  disposizione della struttura sanitaria convenzionata
 con il S.S.N.
    1.1. In sintesi, dunque, un  ulteriore  limite  parziale  potrebbe
 essere  quello ricavabile in base al numero totale di posti letto per
 raggruppamento (v. anche art. 5, secondo e quarto comma, del d.m.  22
 luglio   1983),   al  cui  interno  confluirebbero  le  varie  unita'
 funzionali o, altrimenti, quello globale di cui sopra (tutti i  posti
 letto convenzionati per 365 giorni).
    1.2.  Di  conseguenza la somma di cui viene richiesta restituzione
 non troverebbe giustificazione alcuna. Infatti anche il limite  posti
 letto  per  raggruppamento  risulterebbe rispettato. Cio' soprattutto
 alla stregua  del  fatto  che  raggruppamento  dovrebbe  considerarsi
 sinonimo  di specialita'. Ne' varrebbero percio', ad affermare il non
 rispetto di tale limite parziale, eventuali eccedenze di utilizzo  di
 posti  letto  prefissati  per  le singole unita' funzionali in alcune
 delle stesse. Invero tali eccedenze - stante il rispetto  del  citato
 ammesso  limite  parziale  per raggruppamento - verrebbero compensate
 dal  minor  utilizzo  o  sfruttamento  di   posti   letto,   che   si
 collocherebbe  al  di  sotto  del "limite" specifico, in alcune altre
 unita' funzionali. Queste ultime appartenenti al medesimo  gruppo  (o
 raggruppamento) in cui risultano inserite le prime dove si verificano
 le eccedenze stesse.
    2.    In    via    subordinata,   nel   caso   venisse   condivisa
 l'interpretazione U.S.S.L.  di  cui  all'impugnata  nota,  viene  poi
 sollevato dubbio di legittimita' costituzionale rispetto all'art. 117
 della Costituzione. Invero, con detta specifica norma di cui all'art.
 20  della  l.r.  6  febbraio  1990,  n.  7, potrebbe ritenersi che la
 regione - qualora il sostantivo raggruppamento non fosse da ritenersi
 sinonimo di specialita' - abbia "tracimato" dall'alveo delle  proprie
 competenze  legislative,  invadendo  cosi'  il  campo  relativo  alla
 definizione dei contenuti delle  convenzioni  de  quibus  che  appare
 affidato - per il tramite la redazione di una convenzione tipo - allo
 Stato (v. c.b. art. 44, secondo comma, lettera A) e terzo comma della
 legge n. 833/1978).
    III.  -  Alla  questione,  sollevata  preliminarmente  in  via  di
 eccezione dalla parte  resistente  sulla  competenza  a  decidere  di
 questa sezione, il collegio ha gia' risposto con sentenza parziale in
 data  12  luglio  1993,  n.  507,  affermando  al riguardo la propria
 giurisdizione.
    IV. - Trattasi ora  di  definire,  come  gia'  premesso  in  detta
 sentenza,  le linee entro le quali si deve incanalare la questione di
 legittimita' costituzionale posta all'attenzione del collegio  e  che
 e' ritenuta dallo stesso non manifestamente infondata e rilevante.
    V.  -  Proseguendo  nell'indagine  la  regione  ritiene necessario
 evidenziare - in primo  luogo  -  che  la  convenzione  in  atto  tra
 l'U.S.S.L.  n.  66  e  la  casa  di cura ricorrente, avente validita'
 triennale sino al 31 dicembre 1990, non risulta posta in  discussione
 quanto  alla  sua  vigenza  per  l'anno  1991;  anno  questo a cui si
 riferisce  la  richiesta  di  restituzione  de  qua.  E'  quindi   da
 intendersi  che  la  stessa  prima sia pienamente in vigore in quanto
 certamente rinnovatasi (art. 14, primo comma) in modo tacito.
     A) Volendo ora operare una ragionata lettura delle norme pattizie
 ivi  contenute,  secondo  quei  canoni  ermeneutici  suscettibili  di
 circolare  nell'ambito  di tutto l'ordinamento giuridico (art. 1362 e
 seg. del c.c.), si puo' evidenziare quanto segue:
      1) la casa di cura S.  Carlo  e'  classificata  (art.  2,  primo
 comma) ad indirizzo polispecialistico medico chirurgico;
      2)  l'art. 3, primo comma, distingue tra raggruppamenti, singole
 unita'  funzionali,  branche  specialistiche  esercitate  e   servizi
 esercitati;
      3)  il  penultimo  comma  del  medesimo  art.  3 fa riferimento,
 utilizzando il  plurale,  "alle  singole  specialita'  convenzionate"
 prendendo   in  considerazione  due  soli  raggruppamenti  di  unita'
 funzionali presumibilmente affini: l'uno  facente  capo  a  medicina,
 l'altro a chirugia;
      4)  con il penultimo comma dell'art. 5 la citata casa di cura si
 impegna a non superare nell'anno il numero  di  giornate  di  degenza
 consentito dei posti letto convenzionati (tutti).
     B) E' percio' desumibile che:
      1)   non  viene  fatto  riferimento  -  soprattutto  nel  citato
 determinante penultimo comma dell'art. 5 - ad alcun  limite  che  non
 sia  quello  "dei  posti  letto  convenzionati";  e  cio' senza alcun
 ulteriore richiamo ad altri diversi e  parziali  limiti  per  (unita'
 funzionale o per) raggruppamento;
      2)  la  durata  delle  giornate di degenza non ha piu' un limite
 prefissato per ciascuna "specialita'"  (cosi'  definite  ex  art.  4,
 secondo  comma, convenzione regionale). Invero cosi' dispone il primo
 comma dell'art. 5;
      3) la durata della degenza stessa va riferita, tuttavia, a  fini
 valutativi,  ad  un  limite  desumibile  dalla  media  regionale  per
 analoghe "specialita'";
      4)  la  pregressa  convenzione  regionale  -  come  premesso   -
 definisce  specialita'  anche  quelle  "articolazioni"  definite  poi
 unita'  funzionali:  e  le  stesse  sono  ricomprese  -  in  parte  -
 nell'elenco  di  cui  al  citato  penultimo  comma  dell'art. 3 della
 convenzione in atto con l'U.S.S.L. n. 66.
     C) Ulteriore conclusione  e'  che  la  "specialita'"  era  ed  e'
 percio'  da  considerarsi  (di  norma)  la qualificazione tecnica che
 contraddistingue l'attivita' terapeutica specifica svolta da ciascuna
 unita' funzionale od operativa. Ed in tale senso  e'  illuminante  il
 d.m.  13  settembre  1988, dove i raggruppamenti, invece, qualificano
 solo blocchi omogenei o affini di specialita' e  ove  la  distinzione
 tra questi e' data anche e soprattutto dallo spessore dell'assistenza
 fornita  nelle  seconde.  La quale ultima, in relazione a cio', resta
 aprioristicamente definita per vari gradi (intensiva, semi intensiva,
 elevata, media e di  base),  cosi'  distinguendosi  i  raggruppamenti
 stessi anche dalle specialita'.
     D)  Il  citato  cambiamento  di parte dei fattori di riferimento,
 come sopra evidenziato, trova logica giustificazione alla stregua del
 fatto che, ormai escluso lo pseudo criterio del limite di giornate di
 degenza per specialita', che aveva probabilmente dato "cattiva prova"
 di se' - anche alla  luce  delle  molte  deroghe  concesse  -  si  e'
 preferito  ancorare  il  calcolo  a  parametri  prefissati,  certi ed
 indiscutibili.
    Ed e' probabile che sia per tale ragione che ogni  specialita'  ha
 ora un proprio "tetto" di posti letto.
    Tuttavia, nel delineato quadro convenzionale, tale dato di base e'
 da  ritenersi  abbia  mera  valenza  di  fattore  di calcolo e non di
 criterio-limite ulteriore.
     E) Del resto  non  risulta  al  collegio  che  la  regione  o  la
 U.S.S.L.,  sino all'entrata in vigore della legge 6 febbraio 1990, n.
 7, abbiano  dato  una  diversa  e  piu'  restrittiva  interpretazione
 unilaterale alle convenzioni in atto (specialita' da raggruppamento).
     F)  Si  rileva  infine  che  nello schema tipo, edito con d.m. 22
 luglio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1983, pg.  6378)
 e  che  e'  ripresa  quasi  in  toto  dalla  convenzione  de  qua, e'
 sintomatico il contenuto dei commi 2 e 4 dell'art.  5  per  affermare
 che  sussiste,  nel caso solo in ipotesi, un ulteriore limite e cioe'
 quello parziale per raggruppamento e non certamente per specialita'.
    VI. - E' poi intervenuto - come detto - il citato  art.  20  della
 l.r.  6 febbraio 1990, n. 7 e la connessa disciplina di calcolo della
 retta  di   degenza   che   ha   vari   e   differenti   criteri   di
 contabilizzazione.  Infatti  questi  ultimi  sono  dettati in ragione
 dello  "spessore"   dell'assistenza   effettuata   con   riguardo   a
 raggruppamenti omogenei di specialita'. Ed e' evidente la costruzione
 logica  che  deriva anche dal sopra citato d.m. 13 settembre 1988 (v.
 p. C sub V e allegato 2 legge regionale lombarda n. 7/1990).
    VII. - Quanto sino ad  ora  evidenziato  porta  ragionevolmente  a
 concludere  che  il  sostantivo  "specialita'" continui ad avere quel
 significato in  precedenza  esposto  e  diverso  dal  significato  da
 attribuirsi al sostantivo raggruppamento (v. p. C sub V).
    La  dizione della norma regionale e' poi chiara: infatti l'art. 20
 della l.r. n. 7/1990 cosi' recita (cio' ovviamente indiscussa causa):
 "(tasso di occupazione e durata della degenza)  -  Con  decorrenza  1
 gennaio  1990 sono compensate al 50% della retta riconosciuta a tutte
 le case di cura convenzionate le giornate di degenza erogate:
      in eccedenza al tasso di occupazione massimo teorico  dei  letti
 convenzionati per specialita'" ..
    VIII.  - Se il concetto del sostantivo specialita' e' esatto e non
 vi e' identita' tra questa ed il raggruppamento, e' evidente  che  la
 regione  Lombardia  ha delineato ex lege un nuovo limite parziale che
 incide sensibilmente su alcuni elementi della convenzione in atto. E,
 a tale scopo, risulta piu' che funzionale il successivo art. 24 della
 medesima  l.r.  n.  7/1990  che  cosi'  espone:  "Sono  abrogate   le
 disposizioni   regionali,  ivi  comprese  le  norme  contenute  nelle
 convenzioni vigenti, che  risultino  incompatibili  con  la  presente
 legge".
    XI. - Allo stato dell'indagine - stante le conclusioni raggiunte e
 la  sussistenza  di  una  retroattivita'  solo apparente dell'art. 20
 della l.r. n. 7/1990 - andrebbero rigettati i tre primi  profili  del
 mezzo  di  gravame  nel  quale, sotto diverse angolature, si sostiene
 essere errata una interpretazione siffatta della norma in  questione.
 Infatti,  come  si  e' dimostrato, detti profili sono privi di pregio
 sul versante interpretativo. E' ovvio percio' che tale  norma  intro-
 duce  un  nuovo  limite  parziale  nella  convenzione in atto oltre a
 quelli sopra evidenziati  (per  raggruppamento  e  per  totale  posti
 letto) dettati dal d.m. del 1983.
    X. - Diventa quindi pregiudiziale valutare se la regione Lombardia
 possa  introdurre  o  meno,  ex  lege,  nei casi de quibus, modifiche
 unilaterali ex se' operanti e di tale portata.
    XI. - E'  quindi  opinione  del  collegio  che  innanzitutto  vada
 delibato  se  la  norma desumibile dall'art. 20 della l.r. 6 febbraio
 1990,  n.  7,  incorra  in  quell'eccesso   di   potere   legislativo
 evidenziato  dalla  ricorrente  con  il  sopra  subordinato  rilievo.
 Infatti, secondo le argomentazioni di quest'ultima - che il  collegio
 condivide  - vi sarebbero nei confronti della medesima forti dubbi di
 illegittimita' costituzionale non infondati e pertinenti con riguardo
 all'art. 117, primo e secondo comma della Costituzione.
    Cio' nel senso che, in base alle riserve di competenze - operando,
 nella   fattispecie,  il  principio  della  separazione  delle  fonti
 normative e competendo al solo Stato la redazione dei contenuti  tipo
 delle convenzioni - tale norma contrasterebbe con le convenzioni tipo
 rese (e da rendersi solo) per il tramite di atti governativi ai sensi
 dell'art.  44,  e terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833. E
 si e' gia' evidenziato che negli schemi tipo  non  e'  previsto  tale
 ulteriore  "limite"  parziale di posti letto per singola specialita'.
 Si pone dunque il quesito pregiudiziale se un intervento di tal fatta
 era possibile per il tramite una legge regionale.
    XII. - E' quindi evidente che la portata della  citata  norma  nei
 confronti delle regole pattizie in atto non puo' essere definita fino
 a  quando  non  si  possa  stabilire se la regione Lombardia abbia (o
 meno), cosi' operando, "tracimato" dalle proprie competenze  legisla-
 tive,  ponendosi  in  contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma
 della Costituzione e cio' in un regime in cui l'attivita' legislativa
 della regione stessa e' concorrente, ripartita e di dettaglio e,  nel
 caso,  ben  delineata.   Anche se, nell'ambito del servizio sanitario
 pubblico, vi sono certamente limiti per i  privati.  I  quali  limiti
 derivano   dalle  disponibilita'  finanziarie,  dalla  pianificazione
 regionale e dall'oggettiva organizzazione del servizio  stesso.  Come
 appunto  e'  stato  evidenziato piu' volte dalla Corte costituzionale
 medesima.
    XII. - Infine ed in chiusura dell'indagine,  si  osserva  che  non
 pare  di  alcun  ausilio  alla  definizione  della presente specifica
 questione il nono comma dell'art. 5 della legge 29 novembre 1990,  n.
 407, che assegna ancora al Ministero della sanita' detti compiti.
    Inoltre - pur evidenziando che tale articolo (v. primo alinea) in-
 troduce  certamente  un  criterio - limite che, nel caso de quo, puo'
 ritenersi  vicino  a  quello  imposto  dalla  regione  (rapporto  tra
 quantita'  delle  prestazioni annuali effettuate e variabilita' delle
 tariffe) - non risulta adottato il conseguente d.m. ne' l'ente si  e'
 fatto  carico  di renderne nota l'eventuale esistenza che, in qualche
 modo e sia pure con una valutazione a posteriori, avrebbe  consentito
 di rimediare la vicenda pregiudiziale.
    Nemmeno  di  aiuto  sembra  essere  -  ancora  per  definire detta
 questione - il secondo comma dell'art.  4  della  legge  30  dicembre
 1991,  n.  412,  infatti la citata legge regionale n. 7/1990 non puo'
 dirsi  -  ancora  ammessane  la  rivalutazione  a  posteriori  -  "un
 provvedimento programmatico di carattere generale".
    Neppure  la  l.r. 23 ottobre 1992, n. 421, porta lumi, limitandosi
 la stessa ad auspicare "il  superamento  del  vigente  sistema  delle
 convenzioni de quibus" per il tramite decreti legislativi (v. art. 1,
 primo comma p.c.).
    Ne',  infine,  da  conto certo che sia intervenuto, per il proprio
 tramite, un superamento della questione, il d.l. 30  dicembre  1992,
 n.  502.  E  cio'  perche' il presupposto superamento del c.d. regime
 delle convenzioni non appare, allo stato, ancora in atto (v. art.  8,
 ultimo   comma)   secondo   idonei  provvedimenti  anche  di  livello
 regionale.
    XIII. - Ne consegue  che  il  collegio  deve  rimettere,  data  la
 pregiudizialita',  la  questione de qua alla Corte costituzionale per
 la dimostrata non manifesta  infondatezza  e  non  irrilevanza  della
 medesima ai fini della decisione di merito.