IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4558/1992 proposto dalla clinica S. Carlo - Casa di cura privata polispecialistica S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. R. Russo Valentini con domicilio elettivo presso lo studio dell'avv. Mascheroni in Milano, via Farini, 82, contro l'U.S.S.L. n. 66 di Cinisello Balsamo nella persona dell'amministratore straordinario, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Romeo ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Milano, via S. Paolo, 15; e nei confronti della regione Lombardia nella persona del presidente pro-tempore non costituitosi in giudizio per l'annullamento della nota della citata U.S.S.L. n. 0009922 del 18 settembre 1992; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata U.S.S.L.; Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie relative difese; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta, all'udienza del 18 maggio 1993, la relazione del dott. Mario Mosconi; Udito, altresi', l'avv. Russo Valentini per la ricorrente e l'avv. Romeo per la resistente U.S.S.L.; Trattenuto indi il ricorso in decisione; Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue; F A T T O La casa di cura ricorrente lamenta l'illegittimita', sotto vari profili, di un atto U.S.S.L. per il tramite del quale, per l'anno 1991, e' stata richiesta la restituzione di un'ingente somma di denaro, in dichiarata applicazione dei criteri contenuti nell'art. 20 della legge regionale 6 febbraio 1990, n. 7. Invero - a detta della resistente U.S.S.L. - tale richiesta sarebbe giustificata dal fatto che la casa di cura avrebbe superato il tasso di occupazione massimo teorico dei posti letto convenzionati nell'ambito di due c.d. specialita': medicina generale e chirurgia vascolare. Si e' costituita in giudizio l'U.S.S.L. n. 66, la quale, ex adverso deducendo, premessa eccezione di incompetenza giurisdizionale, ha concluso per l'integrale reiezione del gravame, anche con riguardo ai subordinati rilievi di ordine costituzionale. Non si e' costituita la regione Lombardia. D I R I T T O I. - E' impugnato avanti questa sezione t.a.r. l'atto dell'amministratore straordinario dell'U.S.S.L. n. 66 in data 18 settembre 1992 n. 0009922 avente per oggetto: "Gestione convenzioni/CT/m.f. art. 20 - legge regionale 6 febbraio 1990, n. 7 - verifica del tasso di occupazione massimo teorico e delle degenze mediche per specialita' anno 1991". Si riportano, per quanto di interesse, i contenuti del medesimo: "Com'e' noto, la norma in oggetto citata dispone il pagamento al 50% della retta riconosciuta sia per le giornate di degenza erogate in eccedenza al tasso di occupazione massimo teorico dei letti convenzionati per specialita' sia per quelle erogate in eccedenza rispetto alla degenza media per specialita' definita da apposito provvedimento regionale. Dalle verifiche effettuate sulla corrispondenza dei suddetti indicatori ai dati relativi all'anno 1991 e' risultato quanto segue: a) il tasso di occupazione massimo teorico dei posti letto convenzionati e' stato superato per le specialita' di medicina generale e chirurgia vascolare. Cio' risulta evidente dai seguenti calcoli: medicina generale (40 posti letto convenzionati): numero giornate di degenza fatturate: 18.489; tasso occupazionale massimo teorico: 14.600; eccedenza: 3.889; chirurgia vascolare (12 posti letto convenzionati): numero giornate di degenza fatturate: 4.546; tasso occupazionale massimo teorico: 4.380; eccedenza: 166. Pertanto codesta spett.le casa di cura e' tenuta a versare a questa U.S.S.L. la somma di L. 537.697.055 corrispondente al 50% dell'importo pagato per le giornate di degenza erogate nei suddetti reparti in eccedenza al tasso di occupazione massimo teorico dei posti letto convenzionati per specialita'; b) la degenza media per specialita' non ha superato i tempi di degenza media indicati dalla regione Lombardia". II. - Il gravame risulta affidato ai seguenti motivi di censura: a) violazione art. 5, secondo comma, del decreto ministeriale 22 luglio 1983; b) violazione convenzione in essere; c) erronea interpretazione dell'art. 20 della legge regionale 6 febbraio 1990, n. 7; d) subordinati rilievi di illegittimita' costituzionale della citata legge regionale (art. 20). 1. In buona sostanza, a detta della parte ricorrente, tale segnalata eccedenza non avrebbe ragione di essere in quanto il calcolo andrebbe effettuato con riferimento, quantomeno, ai raggruppamenti funzionali di aree affini (v. d.m. 22 luglio 1983). Per di piu' vi sarebbe come ulteriore possibile (e piu' elastico limite) anche quello ricavabile dal numero complessivo annuo di giornate di degenza calcolato sull'intero numero di tutti i posti letto messi a disposizione della struttura sanitaria convenzionata con il S.S.N. 1.1. In sintesi, dunque, un ulteriore limite parziale potrebbe essere quello ricavabile in base al numero totale di posti letto per raggruppamento (v. anche art. 5, secondo e quarto comma, del d.m. 22 luglio 1983), al cui interno confluirebbero le varie unita' funzionali o, altrimenti, quello globale di cui sopra (tutti i posti letto convenzionati per 365 giorni). 1.2. Di conseguenza la somma di cui viene richiesta restituzione non troverebbe giustificazione alcuna. Infatti anche il limite posti letto per raggruppamento risulterebbe rispettato. Cio' soprattutto alla stregua del fatto che raggruppamento dovrebbe considerarsi sinonimo di specialita'. Ne' varrebbero percio', ad affermare il non rispetto di tale limite parziale, eventuali eccedenze di utilizzo di posti letto prefissati per le singole unita' funzionali in alcune delle stesse. Invero tali eccedenze - stante il rispetto del citato ammesso limite parziale per raggruppamento - verrebbero compensate dal minor utilizzo o sfruttamento di posti letto, che si collocherebbe al di sotto del "limite" specifico, in alcune altre unita' funzionali. Queste ultime appartenenti al medesimo gruppo (o raggruppamento) in cui risultano inserite le prime dove si verificano le eccedenze stesse. 2. In via subordinata, nel caso venisse condivisa l'interpretazione U.S.S.L. di cui all'impugnata nota, viene poi sollevato dubbio di legittimita' costituzionale rispetto all'art. 117 della Costituzione. Invero, con detta specifica norma di cui all'art. 20 della l.r. 6 febbraio 1990, n. 7, potrebbe ritenersi che la regione - qualora il sostantivo raggruppamento non fosse da ritenersi sinonimo di specialita' - abbia "tracimato" dall'alveo delle proprie competenze legislative, invadendo cosi' il campo relativo alla definizione dei contenuti delle convenzioni de quibus che appare affidato - per il tramite la redazione di una convenzione tipo - allo Stato (v. c.b. art. 44, secondo comma, lettera A) e terzo comma della legge n. 833/1978). III. - Alla questione, sollevata preliminarmente in via di eccezione dalla parte resistente sulla competenza a decidere di questa sezione, il collegio ha gia' risposto con sentenza parziale in data 12 luglio 1993, n. 507, affermando al riguardo la propria giurisdizione. IV. - Trattasi ora di definire, come gia' premesso in detta sentenza, le linee entro le quali si deve incanalare la questione di legittimita' costituzionale posta all'attenzione del collegio e che e' ritenuta dallo stesso non manifestamente infondata e rilevante. V. - Proseguendo nell'indagine la regione ritiene necessario evidenziare - in primo luogo - che la convenzione in atto tra l'U.S.S.L. n. 66 e la casa di cura ricorrente, avente validita' triennale sino al 31 dicembre 1990, non risulta posta in discussione quanto alla sua vigenza per l'anno 1991; anno questo a cui si riferisce la richiesta di restituzione de qua. E' quindi da intendersi che la stessa prima sia pienamente in vigore in quanto certamente rinnovatasi (art. 14, primo comma) in modo tacito. A) Volendo ora operare una ragionata lettura delle norme pattizie ivi contenute, secondo quei canoni ermeneutici suscettibili di circolare nell'ambito di tutto l'ordinamento giuridico (art. 1362 e seg. del c.c.), si puo' evidenziare quanto segue: 1) la casa di cura S. Carlo e' classificata (art. 2, primo comma) ad indirizzo polispecialistico medico chirurgico; 2) l'art. 3, primo comma, distingue tra raggruppamenti, singole unita' funzionali, branche specialistiche esercitate e servizi esercitati; 3) il penultimo comma del medesimo art. 3 fa riferimento, utilizzando il plurale, "alle singole specialita' convenzionate" prendendo in considerazione due soli raggruppamenti di unita' funzionali presumibilmente affini: l'uno facente capo a medicina, l'altro a chirugia; 4) con il penultimo comma dell'art. 5 la citata casa di cura si impegna a non superare nell'anno il numero di giornate di degenza consentito dei posti letto convenzionati (tutti). B) E' percio' desumibile che: 1) non viene fatto riferimento - soprattutto nel citato determinante penultimo comma dell'art. 5 - ad alcun limite che non sia quello "dei posti letto convenzionati"; e cio' senza alcun ulteriore richiamo ad altri diversi e parziali limiti per (unita' funzionale o per) raggruppamento; 2) la durata delle giornate di degenza non ha piu' un limite prefissato per ciascuna "specialita'" (cosi' definite ex art. 4, secondo comma, convenzione regionale). Invero cosi' dispone il primo comma dell'art. 5; 3) la durata della degenza stessa va riferita, tuttavia, a fini valutativi, ad un limite desumibile dalla media regionale per analoghe "specialita'"; 4) la pregressa convenzione regionale - come premesso - definisce specialita' anche quelle "articolazioni" definite poi unita' funzionali: e le stesse sono ricomprese - in parte - nell'elenco di cui al citato penultimo comma dell'art. 3 della convenzione in atto con l'U.S.S.L. n. 66. C) Ulteriore conclusione e' che la "specialita'" era ed e' percio' da considerarsi (di norma) la qualificazione tecnica che contraddistingue l'attivita' terapeutica specifica svolta da ciascuna unita' funzionale od operativa. Ed in tale senso e' illuminante il d.m. 13 settembre 1988, dove i raggruppamenti, invece, qualificano solo blocchi omogenei o affini di specialita' e ove la distinzione tra questi e' data anche e soprattutto dallo spessore dell'assistenza fornita nelle seconde. La quale ultima, in relazione a cio', resta aprioristicamente definita per vari gradi (intensiva, semi intensiva, elevata, media e di base), cosi' distinguendosi i raggruppamenti stessi anche dalle specialita'. D) Il citato cambiamento di parte dei fattori di riferimento, come sopra evidenziato, trova logica giustificazione alla stregua del fatto che, ormai escluso lo pseudo criterio del limite di giornate di degenza per specialita', che aveva probabilmente dato "cattiva prova" di se' - anche alla luce delle molte deroghe concesse - si e' preferito ancorare il calcolo a parametri prefissati, certi ed indiscutibili. Ed e' probabile che sia per tale ragione che ogni specialita' ha ora un proprio "tetto" di posti letto. Tuttavia, nel delineato quadro convenzionale, tale dato di base e' da ritenersi abbia mera valenza di fattore di calcolo e non di criterio-limite ulteriore. E) Del resto non risulta al collegio che la regione o la U.S.S.L., sino all'entrata in vigore della legge 6 febbraio 1990, n. 7, abbiano dato una diversa e piu' restrittiva interpretazione unilaterale alle convenzioni in atto (specialita' da raggruppamento). F) Si rileva infine che nello schema tipo, edito con d.m. 22 luglio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1983, pg. 6378) e che e' ripresa quasi in toto dalla convenzione de qua, e' sintomatico il contenuto dei commi 2 e 4 dell'art. 5 per affermare che sussiste, nel caso solo in ipotesi, un ulteriore limite e cioe' quello parziale per raggruppamento e non certamente per specialita'. VI. - E' poi intervenuto - come detto - il citato art. 20 della l.r. 6 febbraio 1990, n. 7 e la connessa disciplina di calcolo della retta di degenza che ha vari e differenti criteri di contabilizzazione. Infatti questi ultimi sono dettati in ragione dello "spessore" dell'assistenza effettuata con riguardo a raggruppamenti omogenei di specialita'. Ed e' evidente la costruzione logica che deriva anche dal sopra citato d.m. 13 settembre 1988 (v. p. C sub V e allegato 2 legge regionale lombarda n. 7/1990). VII. - Quanto sino ad ora evidenziato porta ragionevolmente a concludere che il sostantivo "specialita'" continui ad avere quel significato in precedenza esposto e diverso dal significato da attribuirsi al sostantivo raggruppamento (v. p. C sub V). La dizione della norma regionale e' poi chiara: infatti l'art. 20 della l.r. n. 7/1990 cosi' recita (cio' ovviamente indiscussa causa): "(tasso di occupazione e durata della degenza) - Con decorrenza 1 gennaio 1990 sono compensate al 50% della retta riconosciuta a tutte le case di cura convenzionate le giornate di degenza erogate: in eccedenza al tasso di occupazione massimo teorico dei letti convenzionati per specialita'" .. VIII. - Se il concetto del sostantivo specialita' e' esatto e non vi e' identita' tra questa ed il raggruppamento, e' evidente che la regione Lombardia ha delineato ex lege un nuovo limite parziale che incide sensibilmente su alcuni elementi della convenzione in atto. E, a tale scopo, risulta piu' che funzionale il successivo art. 24 della medesima l.r. n. 7/1990 che cosi' espone: "Sono abrogate le disposizioni regionali, ivi comprese le norme contenute nelle convenzioni vigenti, che risultino incompatibili con la presente legge". XI. - Allo stato dell'indagine - stante le conclusioni raggiunte e la sussistenza di una retroattivita' solo apparente dell'art. 20 della l.r. n. 7/1990 - andrebbero rigettati i tre primi profili del mezzo di gravame nel quale, sotto diverse angolature, si sostiene essere errata una interpretazione siffatta della norma in questione. Infatti, come si e' dimostrato, detti profili sono privi di pregio sul versante interpretativo. E' ovvio percio' che tale norma intro- duce un nuovo limite parziale nella convenzione in atto oltre a quelli sopra evidenziati (per raggruppamento e per totale posti letto) dettati dal d.m. del 1983. X. - Diventa quindi pregiudiziale valutare se la regione Lombardia possa introdurre o meno, ex lege, nei casi de quibus, modifiche unilaterali ex se' operanti e di tale portata. XI. - E' quindi opinione del collegio che innanzitutto vada delibato se la norma desumibile dall'art. 20 della l.r. 6 febbraio 1990, n. 7, incorra in quell'eccesso di potere legislativo evidenziato dalla ricorrente con il sopra subordinato rilievo. Infatti, secondo le argomentazioni di quest'ultima - che il collegio condivide - vi sarebbero nei confronti della medesima forti dubbi di illegittimita' costituzionale non infondati e pertinenti con riguardo all'art. 117, primo e secondo comma della Costituzione. Cio' nel senso che, in base alle riserve di competenze - operando, nella fattispecie, il principio della separazione delle fonti normative e competendo al solo Stato la redazione dei contenuti tipo delle convenzioni - tale norma contrasterebbe con le convenzioni tipo rese (e da rendersi solo) per il tramite di atti governativi ai sensi dell'art. 44, e terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833. E si e' gia' evidenziato che negli schemi tipo non e' previsto tale ulteriore "limite" parziale di posti letto per singola specialita'. Si pone dunque il quesito pregiudiziale se un intervento di tal fatta era possibile per il tramite una legge regionale. XII. - E' quindi evidente che la portata della citata norma nei confronti delle regole pattizie in atto non puo' essere definita fino a quando non si possa stabilire se la regione Lombardia abbia (o meno), cosi' operando, "tracimato" dalle proprie competenze legisla- tive, ponendosi in contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma della Costituzione e cio' in un regime in cui l'attivita' legislativa della regione stessa e' concorrente, ripartita e di dettaglio e, nel caso, ben delineata. Anche se, nell'ambito del servizio sanitario pubblico, vi sono certamente limiti per i privati. I quali limiti derivano dalle disponibilita' finanziarie, dalla pianificazione regionale e dall'oggettiva organizzazione del servizio stesso. Come appunto e' stato evidenziato piu' volte dalla Corte costituzionale medesima. XII. - Infine ed in chiusura dell'indagine, si osserva che non pare di alcun ausilio alla definizione della presente specifica questione il nono comma dell'art. 5 della legge 29 novembre 1990, n. 407, che assegna ancora al Ministero della sanita' detti compiti. Inoltre - pur evidenziando che tale articolo (v. primo alinea) in- troduce certamente un criterio - limite che, nel caso de quo, puo' ritenersi vicino a quello imposto dalla regione (rapporto tra quantita' delle prestazioni annuali effettuate e variabilita' delle tariffe) - non risulta adottato il conseguente d.m. ne' l'ente si e' fatto carico di renderne nota l'eventuale esistenza che, in qualche modo e sia pure con una valutazione a posteriori, avrebbe consentito di rimediare la vicenda pregiudiziale. Nemmeno di aiuto sembra essere - ancora per definire detta questione - il secondo comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, infatti la citata legge regionale n. 7/1990 non puo' dirsi - ancora ammessane la rivalutazione a posteriori - "un provvedimento programmatico di carattere generale". Neppure la l.r. 23 ottobre 1992, n. 421, porta lumi, limitandosi la stessa ad auspicare "il superamento del vigente sistema delle convenzioni de quibus" per il tramite decreti legislativi (v. art. 1, primo comma p.c.). Ne', infine, da conto certo che sia intervenuto, per il proprio tramite, un superamento della questione, il d.l. 30 dicembre 1992, n. 502. E cio' perche' il presupposto superamento del c.d. regime delle convenzioni non appare, allo stato, ancora in atto (v. art. 8, ultimo comma) secondo idonei provvedimenti anche di livello regionale. XIII. - Ne consegue che il collegio deve rimettere, data la pregiudizialita', la questione de qua alla Corte costituzionale per la dimostrata non manifesta infondatezza e non irrilevanza della medesima ai fini della decisione di merito.